Hai dubbi sulla Formazione sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro?
Sono tenuti alla formazione tutti i lavoratori che svolgono un’attività all’interno dell’ente, religiosi e religiose compresi coloro per i quali ricorrono le condizioni di essere considerati sono ai lavoratori ai sensi del D.lgs 81/2008. Rientrano, ad esempio, le attività educative, assistenziali, amministrative, sanitarie, di accoglienza e di servizio, manutentive
Sono considerati equiparati ai lavoratori ai lavoratori quando operano stabilmente nell’organizzazione dell’ente e svolgono mansioni con esposizione a rischi lavorativi, interdipendenza con altri lavoratori indipendentemente dal fatto che non percepiscano un compenso o dal voto religioso.
Le colf e collaboratori domestici sono esclusi dal campo di applicazione del D.LGS 81/08
La formazione obbligatoria prevede:
- Formazione generale (4 ore)
- Formazione specifica in base al livello di rischio dell’attività (4, 8 o 12 ore)
- Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore
I contenuti e le durate sono stabiliti dall’art. 37 del D.lgs 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni vigenti.
Il Datore di Lavoro è chi ha potere decisionale e di spesa (in linea generale). Volendo semplificare (ma non troppo) è “chi firma il contratto di assunzione con il lavoratore”. In linea di massima è il legale rappresentante dell’ente, ovvero la figura che ha poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza.
Sì. Il Datore di Lavoro deve ricevere una formazione specifica di 16 ore indipendentemente da altri ruoli. Ha tempo due anni dalla pubblicazione del nuovo accordo stato regione quindi fino al 17 aprile 2028.
Può essere fatta anche in e-learning su piattaforma certificata.
Il Datore di Lavoro che assume il ruolo di RSPP dopo aver fatto il corso obbligatorio per datori di lavori di 16 ore deve frequentare un modulo comune della durata di 8 ore in presenza.
I preposti sono coloro che sovrintendono l’attività lavorativa e vigilano sul rispetto delle misure di sicurezza (es. responsabili di comunità, capigruppo, coordinatori di servizi).
La formazione dei preposti è obbligatoria anche in assenza di una nomina formale.
Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione dei preposti prevede:
12 ore di formazione iniziale
Aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni
La formazione deve essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona.
Sì, per alcune tipologie di formazione:
- Formazione generale dei lavoratori
- Formazione specifica rischio basso
- Formazione dirigenti
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Datore di Lavoro
I corsi che prevedono prove pratiche (antincendio, primo soccorso, preposto) devono invece essere svolti in presenza o in modalità sincrona.
Il Datore di Lavoro deve designare uno o più addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso), che devono frequentare corsi specifici con formazione teorica e pratica, come previsto dalla normativa vigente.
L’aggiornamento è previsto ogni 3 anni ed è obbligatoria la parte pratica, secondo quanto stabilito dal D.M. 388/2003.
Dipende dal ruolo svolto. I volontari che operano stabilmente e sono esposti a rischi lavorativi possono essere equiparati ai lavoratori e quindi soggetti agli obblighi formativi. È sempre consigliata una valutazione caso per caso.
La mancata formazione comporta sanzioni amministrative e penali a carico del Datore di Lavoro e può avere conseguenze rilevanti in caso di infortuni o controlli da parte degli organi di vigilanza.
Sì. Tutti i corsi sono erogati nel rispetto del D.lgs 81/2008, degli Accordi Stato-Regioni vigenti e da soggetti formatori abilitati, con rilascio di attestato valido ai fini di legge.
Sì. È possibile progettare percorsi formativi su misura, in base alle attività svolte, al numero di partecipanti e al livello di rischio dell’ente.