Hai dubbi sulla Formazione sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro?
FAQ aggiornate in data 12/03/2026
Sono tenuti alla formazione tutti i lavoratori che svolgono un’attività all’interno dell’ente, religiosi e religiose compresi coloro per i quali ricorrono le condizioni di essere considerati sono ai lavoratori ai sensi del D.lgs 81/2008. Rientrano, ad esempio, le attività educative, assistenziali, amministrative, sanitarie, di accoglienza e di servizio, manutentive
Sono considerati equiparati ai lavoratori ai lavoratori quando operano stabilmente nell’organizzazione dell’ente e svolgono mansioni con esposizione a rischi lavorativi, interdipendenza con altri lavoratori indipendentemente dal fatto che non percepiscano un compenso o dal voto religioso.
Le colf e collaboratori domestici sono esclusi dal campo di applicazione del D.LGS 81/08
La formazione obbligatoria prevede:
- Formazione generale (4 ore)
- Formazione specifica in base al livello di rischio dell’attività (4, 8 o 12 ore)
- Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore
I contenuti e le durate sono stabiliti dall’art. 37 del D.lgs 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni vigenti.
Il Datore di Lavoro è chi ha potere decisionale e di spesa (in linea generale). Volendo semplificare (ma non troppo) è “chi firma il contratto di assunzione con il lavoratore”. In linea di massima è il legale rappresentante dell’ente, ovvero la figura che ha poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza.
Sì. Il Datore di Lavoro deve ricevere una formazione specifica di 16 ore indipendentemente da altri ruoli. Ha tempo due anni dalla pubblicazione del nuovo accordo stato regione quindi fino al 17 aprile 2028.
Può essere fatta anche in e-learning su piattaforma certificata.
Il Datore di Lavoro che assume il ruolo di RSPP dopo aver fatto il corso obbligatorio per datori di lavori di 16 ore deve frequentare un modulo comune della durata di 8 ore in presenza.
I preposti sono coloro che sovrintendono l’attività lavorativa e vigilano sul rispetto delle misure di sicurezza (es. responsabili di comunità, capigruppo, coordinatori di servizi).
La formazione dei preposti è obbligatoria anche in assenza di una nomina formale.
Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione dei preposti prevede:
– 12 ore di formazione iniziale
– Aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni
La formazione deve essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona.
Sì, per alcune tipologie di formazione:
- Formazione generale dei lavoratori
- Formazione specifica rischio basso
- Formazione dirigenti
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Datore di Lavoro
I corsi che prevedono prove pratiche (antincendio, primo soccorso, preposto) devono invece essere svolti in presenza o in modalità sincrona.
Il Datore di Lavoro deve designare uno o più addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso), che devono frequentare corsi specifici con formazione teorica e pratica, come previsto dalla normativa vigente.
L’aggiornamento è previsto ogni 3 anni ed è obbligatoria la parte pratica, secondo quanto stabilito dal D.M. 388/2003.
Dipende dal ruolo svolto. I volontari che operano stabilmente e sono esposti a rischi lavorativi possono essere equiparati ai lavoratori e quindi soggetti agli obblighi formativi. È sempre consigliata una valutazione caso per caso.
La mancata formazione comporta sanzioni amministrative e penali a carico del Datore di Lavoro e può avere conseguenze rilevanti in caso di infortuni o controlli da parte degli organi di vigilanza.
Sì. Tutti i corsi sono erogati nel rispetto del D.lgs 81/2008, degli Accordi Stato-Regioni vigenti e da soggetti formatori abilitati, con rilascio di attestato valido ai fini di legge.
Sì. È possibile progettare percorsi formativi su misura, in base alle attività svolte, al numero di partecipanti e al livello di rischio dell’ente.
Sì. Gli enti religiosi sono obbligati a rispettare la normativa sulla sicurezza se:
• Hanno lavoratori dipendenti o equiparati (collaboratori, volontari in alcune condizioni),
• Svolgono attività organizzate (scuole, case di riposo, mense, ecc.).
Sì, gli enti religiosi sono tenuti a rispettare le normative sulla sicurezza sul lavoro, come evidenziato nella Legge n. LIV del 10 dicembre 2007, applicabile nello Stato della Città del Vaticano, stabilisce obblighi specifici per gli enti religiosi riguardo alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve:
- Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Garantire la formazione e l’informazione dei lavoratori riguardo ai rischi specifici.
- Adottare misure di prevenzione e protezione adeguate.
- Organizzare la sorveglianza sanitaria, se necessaria.
- Assicurare la disponibilità e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Gestire le emergenze, inclusi piani di evacuazione e formazione al primo soccorso
Il datore di lavoro è il principale responsabile della sicurezza. Tuttavia, anche il direttore generale e altre figure apicali hanno una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.
Negli enti religiosi, è fondamentale considerare rischi legati a:
- Attività rituali e cerimonie.
- Manutenzione e conservazione degli edifici di culto.
- Gestione del pubblico durante eventi.
- Utilizzo di impianti elettrici e attrezzature specifiche.
- Rischi di incendio e gestione delle emergenze
È necessario predisporre:
- Piani di evacuazione chiari e praticabili.
- Formazione del personale e dei volontari alle procedure di emergenza.
- Disponibilità di attrezzature per il primo soccorso e formazione specifica.
- Simulazioni periodiche di emergenze per garantire la prontezza operativa
Il personale deve partecipare a corsi di formazione riguardanti:
- Sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 vedi tabella
La mancata osservanza può comportare sanzioni amministrative e penali, inclusi:
- Sanzioni pecuniarie.
- Interruzione dell’attività lavorativa.
- Responsabilità penale in caso di incidenti o infortuni
- Sicurezza nei luoghi di lavoro negli enti religiosi
Il datore di lavoro è la persona che ha la responsabilità dell’organizzazione e il potere decisionale e di spesa. Può essere:
- Il vescovo, il parroco, il superiore religioso (se hanno potere di gestione e assunzione),
- Oppure un delegato formalmente nominato con atto scritto (art. 16 del D.Lgs. 81/08).
Sì, se:
- Assume direttamente personale,
- Organizza l’attività (es. segreteria, pulizia, attività educative),
- Gestisce fondi e ha autonomia.
- Se invece è tutto gestito da una struttura superiore (es. diocesi), il datore potrebbe essere il vescovo o l’economo diocesano.
Il datore di lavoro sarà in genere:
- Il direttore della scuola, se è formalmente delegato a gestire il personale e l’organizzazione,
- Oppure il superiore dell’ente religioso, se mantiene il controllo diretto.
Il datore di lavoro, con il supporto del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), redige il DVR. È obbligatorio quando:
- Vi è almeno un lavoratore dipendente o equiparato,
- Ci sono ambienti o attrezzature che comportano rischi (anche minimi).
Dipende:
- Se operano occasionalmente e senza vincolo organizzativo, no.
- Se svolgono attività in modo continuativo, organizzato e con responsabilità, sì: vanno tutelati secondo l’art. 3 del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro può incorrere in:
- Sanzioni penali e amministrative,
- Responsabilità civili per danni a persone,
- Sospensione dell’attività in casi gravi.
Sì, se ha lavoratori o rischi specifici:
- RSPP: sempre necessario.
- Medico competente: se ci sono rischi per la salute (es. movimentazione carichi, mense, assistenza sanitaria).
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): se ci sono dipendenti. In assenza, si designa l’RLST.
La comunità religiosa è tenuta agli obblighi di sicurezza se i membri svolgono solo vita spirituale?
Se non ci sono attività economiche o lavorative (solo vita comune, preghiera, meditazione), non si applica il D.Lgs. 81/08.
Ma appena iniziano attività gestite (scuole, ospitalità, editoria, assistenza), scattano gli obblighi.
Il datore di lavoro può incorrere in:
- Sanzioni penali e amministrative,
- Responsabilità civili per danni a persone,
- Sospensione dell’attività in casi gravi.
Sì, ma:
- La delega deve essere scritta, accettata dal delegato,
- Deve conferire autonomia di spesa e gestione,
- Non può essere generica (serve chiarezza su compiti e poteri).
È la persona che ha:
- Il potere decisionale sull’organizzazione delle attività,
- La gestione del personale,
- Il potere di spesa per adottare misure di sicurezza.
- Può essere la superiora generale, provinciale, locale o una direttrice laica, a seconda della struttura dell’istituto e della delega formale.
Sì, se l’istituto è centralizzato e tutte le opere (scuole, case di riposo, ecc.) fanno capo direttamente alla casa generalizia.
Può comunque delegare una direttrice o superiora locale ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
Sì, se:
- Ha il controllo sulla gestione del personale,
- Organizza le attività lavorative dell’istituto nella provincia,
- Firma i contratti e dispone del budget.
Solo se ha autonomia gestionale e stipula direttamente contratti di lavoro.
Se invece esegue direttive superiori senza autonomia reale, non è datrice di lavoro ai sensi della legge.
Sì, se:
- Ha ricevuto una delega scritta e specifica dalla superiora competente,
- Ha potere di spesa, di assunzione, organizzazione e gestione della sicurezza.
- In tal caso, è il datore di lavoro effettivo per la normativa sulla sicurezza.
Dipende:
- Se le suore svolgono solo vita comunitaria e spirituale, no.
- Se svolgono attività organizzate (scuole, mense, assistenza), anche senza personale laico, il D.Lgs. 81/08 si può applicare (soprattutto in presenza di rischi o uso di attrezzature).
- Nominare l’RSPP (Responsabile Sicurezza),
- Redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi),
- Nominare il medico competente (se necessario),
- Garantire formazione e informazione ai lavoratori (suore o laici),
- Nominare il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Sì. Il fatto che non riceva una retribuzione non esclude che possa essere considerata datrice di lavoro se esercita i poteri di direzione e gestione sopra elencati.
La delega deve essere:
- Scritta e firmata,
- Accettata dal delegato,
- Esplicita nei contenuti: deve indicare i compiti affidati e i poteri concessi,
- Deve garantire autonomia di spesa e organizzazione.
- Sanzioni penali o amministrative per omissioni in materia di sicurezza,
- Responsabilità civile in caso di infortuni,
- Sospensione dell’attività in caso di gravi violazioni.
È un incontro obbligatorio che deve tenersi almeno una volta all’anno nelle aziende o enti con più di 15 lavoratori (inclusi part-time e figure equiparate).
- Il datore di lavoro (o suo delegato),
- L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione),
- Il medico competente (se nominato),
- Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
- ❗ La riunione è obbligatoria anche su richiesta motivata del RLS in caso di cambiamenti rilevanti (es. nuovi rischi, riorganizzazioni, incidenti gravi).
La riunione serve a:
– Valutare l’andamento della sicurezza,
– Esaminare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
– Pianificare:
- Misure di prevenzione,
- Formazione e addestramento,
- Attività di sorveglianza sanitaria,
- Analizzare gli infortuni, i quasi infortuni e le non conformità,
- Coinvolgere il RLS nel miglioramento delle condizioni di lavoro.
- Convocare formalmente la riunione (anche via PEC o lettera),
- Predisporre un ordine del giorno con i punti da discutere,
- Verbalizzare l’incontro (il verbale va conservato e firmato dai partecipanti),
- Attuare le decisioni prese, nei limiti della fattibilità e delle risorse.
Anche per enti religiosi o istituti di suore, se hanno più di 15 lavoratori (religiose o laici) coinvolti in attività organizzate (es. scuole, RSA, centri educativi), la riunione è obbligatoria.
In caso di dubbi sul conteggio dei “lavoratori”, è prudente considerare anche:
- Religiosi con ruoli operativi continuativi,
- Collaboratori continuativi,
- Volontari, se equiparabili per attività e responsabilità.
Il mancato svolgimento è una violazione del D.Lgs. 81/08, con possibili:
- Sanzioni amministrative (fino a 6.000 €),
- Responsabilità penale in caso di infortuni collegati a mancata prevenzione o consultazione.
L’articolo 4 del D.Lgs. 81/2008 definisce le modalità di calcolo del numero di lavoratori ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto. In particolare, stabilisce che:
Non sono computati:
- Collaboratori familiari (art. 230-bis c.c.),
- Tirocinanti e partecipanti a corsi di formazione,
- Allievi di istituti di istruzione e universitari,
- Lavoratori con contratti a tempo determinato in sostituzione di altri assenti,
- Lavoratori con prestazioni occasionali di tipo accessorio,
- Volontari,
- Lavoratori autonomi (salvo specifiche condizioni),
- Collaboratori coordinati e continuativi o a progetto,
- Lavoratori in prova.
Si computano:
- Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, sulla base delle ore effettivamente lavorate nell’arco di un semestre,
- Lavoratori stagionali, secondo specifiche modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni.
È importante notare che il computo dei lavoratori è finalizzato a determinare l’applicazione di specifici obblighi previsti dal decreto, come la nomina dell’RSPP, la redazione del DVR, la formazione dei lavoratori, ecc.
Applicazione agli enti religiosi
Per gli enti religiosi, la determinazione del numero di lavoratori può dipendere dalla struttura organizzativa e dalle attività svolte. In generale, si considera il numero di lavoratori per sede lavorativa o opera, in base a come l’ente è strutturato.
Sede lavorativa: Se l’ente religioso gestisce più sedi (ad esempio, diverse scuole o case di riposo), ciascuna sede con un proprio personale, gli obblighi di sicurezza si applicano separatamente a ciascuna sede, in base al numero di lavoratori presenti in ciascuna.
Opera: Se l’ente religioso gestisce un’unica opera (ad esempio, una scuola o una casa di riposo) con personale distribuito su più sedi, gli obblighi di sicurezza si applicano all’intera opera, considerando il numero complessivo di lavoratori impiegati.
In entrambi i casi, è fondamentale che l’ente religioso adotti le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Conclusione
Il calcolo del numero di lavoratori per gli enti religiosi ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 dipende dalla struttura organizzativa dell’ente e dalle attività svolte. È consigliabile che gli enti religiosi valutino attentamente la loro organizzazione interna per determinare correttamente il numero di lavoratori e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.